10.3.10

La Costituzione della Terza Repubblica




La Costituzione della Terza Repubblica Italiana





Principi fondamentali



Art. 1



L'Italia è una Repubblica autoritaria, fondata sull'inuguaglianza, la mancanza di lavoro, il guadagno mafioso. La sovranità appartiene a Silvio Berlusconi, che la esercita nelle forme che egli determina e senza limiti.

Art. 2
La Repubblica non riconosce e non garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e promuove la totale mancanza di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Non tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e infatti sono diversi davanti alla legge secondo le distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica promuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce solo ad alcuni cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo privilegio.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale ed economico delle società del premier.
Art. 5
La Repubblica, una nessuna e centomila, riconosce ma impedisce le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; al tempo stesso attua misure finanziarie e politiche adeguate allo scopo di impedire di fatto l'autonomia di decisione e di governo locale.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche ed etniche, ad esempio schedandole, raccogliendole in ghetti, creando classi differenziate per gli studenti, riservando loro leggi differenziate che impediscono il godimento dei noiosi diritti civili, ma permettendo loro al contempo di corrispondere le imposte.

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, con mutue ingerenze, complici e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi e dai Patti Sotterranei.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, con l'eccezione dell'Islamismo, dell'Induismo, del Buddismo, dell'Animismo, dei Testimoni di Geova, dell'Ebraismo, del Taoismo, di Mormon, del Confucianesimo, dell'Agnosticismo, dell'Ateismo, ecc. ecc., e di tutte le confessioni cristiane diverse dal Cattolicesimo Romano.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e vaticano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Quindi, è opportuno che le intese non vengano né stipulate né ratificate.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo del culto della personalità del premier e del Grande Fratello.
Tutela il paesaggio deturpato dal saccheggio edilizio ed industriale, promuovendo frane, allagamenti di fango, crolli, versamenti di petrolio nei fiumi e nei mari ed altre catastrofi, e vende senza eccessive pretese economiche il patrimonio storico e artistico della Nazione che altrimenti andrebbe regolarmente perduto o danneggiato.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma a quelle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute dal premier.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge razziale in conformità delle necessità elettorali, e del mercato del lavoro nero, in barba alle norme e ai trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica per un massimo di 180 giorni nei lager della catena privata C.I.E. oppure al respingimento gratuito o alla eliminazione del problema alla radice, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, in quanto si promuove l'utilizzo a questo scopo di altri più efficaci ed agili strumenti. Mai dire mai.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra ecc. ecc.... Questo non ci interessa.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni, il cui uso è molteplice.
..